La Sentenza riportata prende in considerazione l'ipotesi della ravvisata
sussistenza di un atto di donazione dissimulato, sotto forma di un'atto a
titolo oneroso, nonchè la nullità e l’inefficacia del medesimo per
mancanza delle forme prescritte a pena di nullità dall’art. 782 c.c.. Nela
fattispecie, si tratta della mancata acquisizione del certificato
catastale.
Orbene, all’esito dell’espletata istruttoria, il giudice unico del Tribunale
ritiene che l’atto impugnato dovesse qualificarsi, in realtà, come un
“negotium mixtum cum donatione” e cioè di una vendita mista a donazione.
Senonchè, la Corte di appello adita, con sentenza n. 863 del 2004,
accoglieva la formulata impugnazione e, in riforma della gravata sentenza,
dichiarava la nullità del richiamato atto di compravendita , con l'effetto,
che il trasferimento immobiliare si sarebbe dovuto ritenere avvenuto a
titolo di liberalità .
A fronte di tale ricostruzione, la Corte ha ritenuto che, nella specie,
ricorresse una figura di contratto misto, caratterizzato da un concorso di
motivi in parte di natura onerosa e in parte gratuita, la cui
regolamentazione soggiaceva al criterio della prevalenza, ragion per cui,
essendo predominante nel caso esaminato l’“animus donandi”, l’atto avrebbe
dovuto essere concluso nella forma pubblica prevista dall’art. 782 c.c., con
derivante sua nullità ed inefficacia nei riguardi degli appellanti.
Così decidendo, la Corte d’appello genovese è, però, incorsa nell’errore di
procedere ad una impropria qualificazione della fattispecie rappresentata
dal “negotium mixtum cum donatione” che, per giurisprudenza ormai costante
di questa Corte:" il “negotium mixtum cum donatione” non deve rivestire la
forma prescritta per la donazione diretta ma quella propria dello schema
negoziale effettivamente adottato".
Cassando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Genova, ottemperante al seguente principio di diritto: «nel
“negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa ma
il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere
per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni
corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello
scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di
quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore
realizzandosi così una donazione indiretta; conseguentemente, per la
validità di tale “negotium”, non è necessaria la forma della donazione ma
quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle
parti, sia perché l’art. 809 c.c., nel sancire l’applicabilità delle norme
sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi
da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che
prescrive la forma dell’atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo
la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza
delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che
perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il
raggiungimento di finalità diverse».
Cassazione civile, Sentenza 17.11.2010 n. 23215
Donazione, donazione indiretta, vendita.
La II Sezione Civile
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16 novembre 1998, i signori S. M., P.
Lu. e P. L., nella loro qualità di eredi di P. M., convenivano in giudizio
dinanzi al Tribunale di Savona i sigg. L. S. e L. M. G., esponendo di essere
creditori di somme pecuniarie nei riguardi del predetto L. M. in dipendenza
del riconoscimento, con sentenze passate in giudicato, della responsabilità
concorrente dello stesso L. M. e del suddetto P. M. nell’incidente stradale
in cui quest’ultimo era deceduto (in data omissis) e del loro conseguente
diritto ad ottenere da costui il risarcimento dei danni, quali eredi appunto
del P. M.. A sostegno della proposta domanda gli attori evidenziavano che la
sentenza (poi passata in giudicato) mediante la quale il L. M. era stato
condannato al risarcimento dei danni in loro favore era stata depositata il
22 ottobre 1992 e che, con rogito del successivo 5 novembre 1992, il
medesimo L. M. aveva venduto alla moglie S. L. l’unico bene immobile di sua
proprietà, precisando, nell’atto pubblico, di aver già interamente versato
il prezzo, da ritenersi di gran lunga inferiore al valore reale del bene, e
che, stante l’urgenza, si era proceduto senza aver acquisito il certificato
catastale. Conseguentemente, i predetti attori, assumendo che tale atto
dovesse ritenersi simulato, chiedevano all’adito Tribunale di dichiarare, in
via principale, la nullità ed inefficacia dell’indicato rogito stipulato per
notar L. in data 5 novembre 1992 (rep. n. omisssi) nei loro confronti e, in
linea subordinata, nel caso di ravvisata sussistenza di un atto di donazione
dissimulato sotto la forma dell’atto a titolo oneroso, la nullità e
l’inefficacia del medesimo nei loro riguardi per mancanza delle forme
prescritte a pena di nullità dall’art. 782 c.c..
Nella contumacia del L. M. e in seguito all’avvenuta costituzione della
sig.ra S. (la quale aveva sostenuto che il prezzo della cessione
dell’immobile da parte del coniuge rappresentava, in effetti, il frutto di
una compensazione per una precedente operazione immobiliare), all’esito
dell’espletata istruttoria, il giudice unico del Tribunale di Savona
rigettava la domanda attorea, ritenendo che l’atto impugnato dovesse
qualificarsi, in realtà, come un “negotium mixtum cum donatione”.
In virtù di rituale appello interposto dai sigg. S. M., P. Lu. e P. L., la
Corte di appello di Genova, nella resistenza della sig.ra S. L. e nella
contumacia del L. M., con sentenza n. 863 del 2004, accoglieva la formulata
impugnazione e, in riforma della gravata sentenza, dichiarava la nullità del
richiamato atto di compravendita del 5 novembre 1992 intercorso tra il L. M.
e la S., sul presupposto che in esso (da qualificarsi come contratto misto)
la donazione avesse avuto fine prevalente rispetto al corrispettivo e che,
pertanto, avrebbe dovuto essere concluso per atto pubblico ai sensi
dell’art. 782 c.c..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. L., articolato
su tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso S. M., P. Lu. e P.
L., che hanno, inoltre, proposto ricorso incidentale condizionato basato su
due motivi, in relazione al quale, a sua volta, la S. ha resistito
formulando, a sua volta, controricorso al ricorso incidentale ai sensi
dell’art. 371, co. 4, c.p.c.. Il L. M. G. non risulta costituito in questo
giudizio.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale condizionato devono,
preliminarmente, essere riuniti perché relativi ad impugnazioni proposte
avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
1. Con il primo motivo la ricorrente principale S. L. denuncia - in ordine
all’art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 99,
112, 183 c.p.c., nonché 1418 e 1421 c.c., assumendo che la Corte di appello
di Genova, nel dichiarare la nullità dell’atto di compravendita per notar L.
del 15 novembre 1992 (rep. omissis), stipulato tra la stessa e il coniuge L.
M. G., aveva rilevato una causa di nullità dell’atto medesimo per causa
diversa da quella prospettata dagli attori appellanti, i quali, in entrambi
i gradi del giudizio di merito, avevano, in effetti, proposto domanda
giudiziale di accertamento della natura simulata del suddetto atto, con sua
conseguente dichiarazione di nullità, così incorrendo, con la sentenza
impugnata, nel vizio di ultrapetizione.
1.2. Con il secondo motivo la difesa della predetta ricorrente censura la
sentenza oggetto di ricorso in sede di legittimità deducendo, in relazione
all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
769, 770, 782, 809 e 1350 c.c., nonché - avuto riguardo all’art. 360, n. 5,
c.p.c. - l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad
un punto decisivo della controversia. In particolare, la S. prospetta, al
riguardo, che, sul presupposto che tanto il giudice di primo grado che
quello di appello avevano accertato (e, dunque, condiviso) che, nella
fattispecie sottoposta al loro esame, il suddetto atto di compravendita
fosse da ricomprendersi nello schema giuridico del “negotium mixtum cum
donatione”, si doveva ritenere che aveva errato il giudice di appello nel
farne conseguire l’applicabilità, quanto alla forma, della disciplina del
negozio prevalente e non, invece, - come da ritenersi normativamente imposto
- quella del negozio con il quale si era realizzata indirettamente la
liberalità.
1.3. Con il terzo motivo - ricondotto all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - la
stessa ricorrente principale denuncia, in via meramente subordinata e per la
sola denegata ipotesi di mancato accoglimento di almeno uno dei due
precedenti motivi, la violazione del diritto alla difesa in termini di
errata e/o falsa applicazione degli artt. 345, 346 e 189 c.p.c., nonché, al
riguardo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
della controversia prospettato dalle parti. In proposito, la difesa della S.
deduce l’erroneità e l’illogicità dell’impugnata sentenza nella parte in cui
la Corte territoriale aveva ritenuto di dover respingere le istanze
istruttorie formulate da essa appellata, sull’infondato presupposto che le
prove orali allegate nel suo interesse non era state reiterate in sede di
precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, con conseguente
decadenza, nel mentre le relative istanze si sarebbero dovute intendere
richiamate “per relationem” con il riferimento, compiuto all’udienza del 9
febbraio 2001, alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e di
risposta, comprensive, appunto, delle richieste probatorie.
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato i sigg. S. M.,
P. Lu. e P. L. deducono, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 e 2729 c.c., nonché
la violazione dell’art. 116 c.p.c. per assunta erroneità della valutazione
degli elementi probatori (documentali e presuntivi) acquisiti al processo,
oltre all’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,
dolendosi, per il caso di accoglimento del ricorso principale, della
sentenza impugnata con la quale non erano state apprezzate né valutate le
loro argomentazioni volte a censurare la pronuncia del Tribunale di Savona
che aveva rigettato entrambe le domande, principale di nullità per
simulazione assoluta e subordinata di nullità per simulazione relativa,
proposte da essi quali originari attori, omettendo, conseguentemente, la
pronuncia su punti decisivi della controversia.
2.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato i sigg. S.
M., P. Lu. e P. L. censurano la sentenza impugnata, sempre con riferimento
all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per supposta violazione e falsa
applicazione dell’art. 1414 c.c. in relazione all’art. 782 c.c., dell’art.
1417 c.c. in relazione all’art. 2729 c.c., nonché violazione dell’art. 116
c.p.c. per ritenuta erronea valutazione degli elementi probatori
(documentali e presuntivi) acquisiti al processo, unitamente all’omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia. In proposito i
ricorrenti incidentali prospettano la carenza dell’impugnata sentenza
poiché, così come per la domanda principale intesa ad ottenere la
dichiarazione della nullità del suddetto atto di compravendita per
simulazione assoluta, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata
di simulazione relativa, senza valutare l’idoneità degli elementi probatori
acquisiti al riguardo e senza considerare che la divergenza tra il prezzo
dichiarato nel contratto e il valore effettivo (per come accertato con la
c.t.u.) dell’immobile oggetto della compravendita potesse costituire prova
della dedotta simulazione.
3. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Sul piano generale si osserva che il potere-dovere del giudice di
qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire il “nomen iuris” al
rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità
rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui sola
violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire
l’azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una
diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso
titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema
di indagine.
Orbene, nella controversia dedotta in giudizio, per come desumibile anche
dalle stesse conclusioni finali riportate nella sentenza di appello
impugnata, i sigg. S. M., P. L. e P. L., così come nella domanda
introduttiva del giudizio di primo grado, oltre a richiedere in via
principale la dichiarazione della nullità e dell’inefficacia del rogito per
notar L. del 5 novembre 1992 (rep. n. omissis) nei loro confronti per
simulazione assoluta di tale atto, avevano domandato, anche in appello, in
via subordinata, per l’eventualità di ritenuta sussistenza di un atto di
donazione dissimulato sotto la forma dell’atto a titolo oneroso, la
declaratoria di nullità ed inefficacia dell’atto medesimo nei loro riguardi
per difetto delle forme previste a pena di nullità dall’art. 782 c.c..
Pertanto, sulla scorta dei “petita” complessivamente dedotti, e, in special
modo, della domanda avanzata in linea subordinata, non può affermarsi che il
giudice di appello sia incorso nel prospettato vizio di ultrapetizione, non
avendo posto a fondamento della pronuncia una diversa “causa petendi”
rispetto a quella rappresentata dagli appellanti, limitandosi, sul piano
della qualificazione giuridica, a ritenere la sussistenza di un contratto
misto, con riferimento al quale, considerando la prevalenza dell’“animus
donandi”, si sarebbe dovuta ravvisare l’applicabilità della forma solenne
imposta dall’art. 782 c.c. (come invocata dai medesimi appellanti), così
pervenendo, in effetti, alla dichiarazione di nullità ed inefficacia
dell’atto stesso. In tal senso, dunque, deve rilevarsi che il giudice di
appello ha esercitato legittimamente il potere-dovere di qualificare
giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un
“nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, non procedendo,
tuttavia, a sostituire la domanda proposta con una diversa, modificandone i
fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata
in giudizio tra le parti (cfr., per tutte, Cass. 17 luglio 2007, n. 15925).
4. Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato.
Nella ricostruzione in fatto della vicenda dedotta in controversia la Corte
di appello di Genova ha rilevato che, sulla scorta delle acquisizioni
documentali intervenute nel giudizio di primo grado, era rimasto accertato
che anteriormente alla stipula (in data 5 novembre 1992) dell’atto di
compravendita impugnato dai sigg. S. M., P. L. e P. Lu., era stato alienato
(per lire 155.000.000) un bene in comproprietà tra i coniugi S. L. e L. M.
G., il cui prezzo ricavato era stato, poi, utilizzato per pagare un debito
dello stesso L. M. (nella misura di lire 127.500.000), con la conseguenza
che la S. era rimasta creditrice, nei confronti del coniuge, con il quale
era in regime di separazione di beni, di una somma pari alla differenza tra
quanto corrisposto dallo stesso coniuge in adempimento del suo pregresso
debito e la metà dell’importo ricavato dalla vendita del bene in
comproprietà, per un importo risultante ammontante a lire 50.000.000.
Successivamente, la S. era divenuta acquirente, con il suddetto atto per
notar L. del 5 novembre 1992, per il prezzo dichiarato di lire 68.000.000,
già corrisposto, di un immobile il cui valore, al momento dell’intervento
del rogito, era stato determinato, mediante apposita c.t.u., in lire
222.500.000, con la conseguenza che, in virtù dell’apparenza documentale e
della logica ricostruzione dei fatti, poteva ritenersi fornita la prova
dell’avvenuto pagamento, a titolo di parziale compensazione di un credito
precedente, di lire 50.000.000, in relazione all’acquisto di un bene del
superiore valore di lire 222.5000.000, con l’effetto, quindi, che, per il
residuo valore, il trasferimento immobiliare oggetto del contendere si
sarebbe dovuto ritenere avvenuto a titolo di liberalità in favore della S..
A fronte di tale ricostruzione, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella
specie, ricorresse una figura di contratto misto, caratterizzato da un
concorso di motivi in parte di natura onerosa e in parte gratuita, la cui
regolamentazione soggiaceva al criterio della prevalenza, ragion per cui,
essendo predominante nel caso esaminato l’“animus donandi”, l’atto avrebbe
dovuto essere concluso nella forma pubblica propriamente prevista dall’art.
782 c.c., con derivante sua nullità ed inefficacia nei riguardi degli
appellanti.
Così decidendo la Corte d’appello genovese è, però, incorsa nell’errore di
procedere ad una impropria qualificazione della fattispecie rappresentata
dal “negotium mixtum cum donatione” che, per giurisprudenza ormai pressoché
costante di questa Corte (Cass. 29 ottobre 1975, n. 3661; Cass. 28 novembre
1988, n. 6411; Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214; Cass. 29 marzo 2001, n.
4623; Cass. 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez., un., 12 giugno 2006, n.
13524, in motivazione; Cass. 2 settembre 2009, n. 19099), a cui il collegio
aderisce, non è riconducibile alla figura del contratto misto (ovvero di un
contratto innominato ottenuto combinando due schemi negoziali tipici, a cui
si applica la disciplina normativa del negozio prevalente), quanto, invece,
al c.d. negozio indiretto, la cui principale caratteristica risiede nella
utilizzazione di un negozio tipico in vista della realizzazione di uno scopo
ulteriore o diverso rispetto a quello del negozio realmente posto in essere.
In effetti, il “negotium mixtum cum donatione” (come ritenuto anche dalla
prevalente dottrina) si qualifica come un contratto mediante il quale le
parti volutamente stabiliscono un corrispettivo di gran lunga inferiore a
quello che sarebbe dovuto (circostanza questa univocamente emergente nel
caso di specie, in cui il valore effettivo dell’immobile compravenduto era
di lire 225.000.000, al cospetto di un prezzo effettivamente pagato di lire
68.000.000), con l’intento (desumibile, nella fattispecie esaminata, anche
dalla stessa notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene
e la misura del debito da adempiere in favore della S. da parte del L. M.)
di arricchire (con l’atto concluso in data 5 novembre 1992, di poco
successivo alla sentenza di condanna del Tribunale di Savona del 22 ottobre
1992, poi passata in giudicato) la parte acquirente per quella parte
eccedente il corrispettivo pattuito: in tal senso, ci si trova in presenza
di una situazione giuridica particolare, connotata dal fatto che le parti
adottano lo schema tipico di un contratto oneroso con l’ulteriore intento a
far conseguire ad una di esse un arricchimento a titolo gratuito, in modo
tale da piegare la causa tipica del contratto stipulato alla realizzazione
di una finalità di liberalità. Da tale premessa discende che la forma
contrattuale è quella propria del negozio adottato, sia perché il negozio
indiretto costituisce un’espressione dell’autonomia privata sia perché la
congruità di tale soluzione trova conferma, con riguardo alle donazioni
indirette, nel dato normativo contenuto nell’art. 809 c.c., il quale,
nell’individuare quali norme (cc.dd. materiali) sulle donazioni si applicano
agli atti di liberalità diversi dallo schema negoziale tipico di cui
all’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive la specifica
forma solenne dell’atto pubblico. D’altro canto, è stato, in proposito,
evidenziato (v. la cit. Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214, e, da ultimo, Cass.
3 novembre 2009, n. 23297) che l’estensione delle norme sulla forma della
donazione, dettate a tutela del donante (e non dei terzi) a quei negozi che
perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il
raggiungimento di finalità di altro genere, rappresenterebbe un sacrificio
troppo radicale dell’autonomia privata, alla quale si deve ricondurre il
potere delle parti di avvalersi delle figure negoziali per perseguire
finalità lecite e, come tali, idonee a trovare nell’ordinamento il loro
riconoscimento.
Pertanto, poiché il “negotium mixtum cum donatione” non deve rivestire la
forma prescritta per la donazione diretta ma quella propria dello schema
negoziale effettivamente adottato, la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
5. Rimane assorbito il terzo motivo (come precedentemente esposto) del
ricorso principale siccome proposto in via meramente subordinata, ovvero con
la richiesta di suo esame nella sola ipotesi di rigetto degli altri motivi
avanzati, eventualità, invero, non verificatasi nell’ipotesi in questione,
essendosi pervenuto - come, sottolineato - all’accoglimento del secondo
motivo.
6. Anche i due motivi proposti dai controricorrenti in forma di ricorso
incidentale condizionato devono ritenersi assorbiti poiché le formulate
doglianze (per come già indicate) sono state ricondotte, sul presupposto di
un mancato soddisfacimento totale della soluzione adottata con la sentenza
di appello, ad una erronea valutazione degli elementi probatori processuali
in funzione del possibile (ed auspicato) accoglimento di almeno una delle
due domande dagli stessi proposte nei gradi precedenti, che implica un
riesame del merito della controversia che non può che essere devoluto al
giudice di rinvio, senza, peraltro, trascurare l’applicabilità del principio
generale in base al quale la parte che sia risultata vittoriosa nel giudizio
di appello non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non
accolte o non esaminate dal giudice di appello, poiché l’eventuale
accoglimento del ricorso principale (ipotesi verificatasi nel caso di
specie) comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano
riesaminate in sede di giudizio di rinvio (Cass. 10 dicembre 2009, n.
25821).
7. Si è dato conto precedentemente che, nella presente fase, la ricorrente
principale ha proposto anche controricorso al ricorso incidentale nelle
forme e nei termini stabiliti dall’art. 371, comma 4, c.p.c., con il quale
si è limitata solo a confutare i motivi del ricorso incidentale, senza
rappresentare questioni nuove o dedurre nuovi mezzi di impugnazione, ragion
per cui tale forma di ulteriore difesa è stata svolta, nel caso di specie,
in modo legittimo (v. Cass. Sez. un., 6 febbraio 1971, n. 311, e Cass. 23
giugno 1998, n. 6233). L’esplicazione di tale ulteriore attività difensiva
non determina, proprio in virtù della sua indicata delimitata funzione,
l’insorgenza di un obbligo in capo a questa Corte di adottare statuizioni in
merito al suddetto controricorso (che, invece avrebbe dovuto essere
dichiarato inammissibile qualora fosse stato svolto, a sua volta, come
ulteriore ricorso incidentale, derivando, diversamente, la possibilità di
una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il
principio per il quale l’impugnazione incidentale è proponibile solo dalle
parti contro cui è stata proposta l’impugnazione principale: cfr. Cass. 1
dicembre 1999, n. 13358, e Cass. 30 marzo 2004, n. 6282).
8. In definitiva, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale,
la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Genova che provvederà anche alla disciplina delle spese
del giudizio di cassazione e si atterrà - ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - al
seguente principio di diritto: «nel “negotium mixtum cum donatione”, la
causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato
tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la
voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e
ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento,
per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la
prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta;
conseguentemente, per la validità di tale “negotium”, non è necessaria la
forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale
effettivamente adottato dalle parti, sia perché l’art. 809 c.c., nel sancire
l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità
realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non
richiama l’art. 782 c.c., che prescrive la forma dell’atto pubblico per la
donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare
il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può
essere estesa a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con
schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse».
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo
e, dichiarati assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso
incidentale condizionato, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di
appello di Genova.
Cassazione civile, Sentenza 17.11.2010 n. 23215 Vendita, donazione indiretta, compravendita.

