COMPROMESSO E COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: compromesso Diritto e Contratto Preliminare

Compromesso Compravendita Immobiliare

Diritto e Contratto Preliminare

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Contratto preliminare è un particolare contratto con il quale le parti si obbligano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto (il contratto definitivo).
Ancorché il preliminare possa avere ad oggetto qualunque contratto (si noti, però, che parte della dottrina nega la configurabilità del preliminare di donazione e di contratto associativo), nella pratica esso è adoperato in via quasi esclusiva per vincolare le parti alla stipula di contratti ad effetti reali, quali la vendita o la permuta.

Le parti 

Le parti nel caso di contratto preliminare di compravendita sono: il promittente ad es. il venditore, ed il promissario ad es. l'acquirente.

La legislazione 

Nel codice civile gli articoli che regolano il contratto preliminare sono:

  • articolo 1351 Contratto preliminare - Il contratto preliminare e' nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo=>(FORMA PER RELATIONEM)

=>Es. il preliminare (di per sè) non richiede la forma scritta, tuttavia il preliminare di una compravendita immobiliare richiede tale forma scritta ad substantiam=>(requisito essenziale per la validità del contratto, senza non si perfeziona il negozio giuridico).

  • articolo 2645 - bis Trascrizione di contratti preliminari. - omissis
  • articolo 2775 - bis Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari. - omissis
  • articolo 2825 - bis Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare. - omissis
  • articolo 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre

 

  • Il decreto legislativo 20-06-2005 n.122 (...vedi...) dispone l'obbligo per il costruttore di consegnare al promissario acquirente una fideiussione su quanto percepito....

e all'articolo 6 detta una traccia di quello che deve essere il contenuto del contratto preliminare.

L'inadempimento 

Se una delle parti non vuole stipulare il contratto definitivo, l'altra parte, a seconda se vuole procedere o meno con l'affare in corso, può invocare il codice civile e precisamente

  • l'articolo 2932 - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, che così dispone: "Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso."
  • l'articolo 1453 - Risolubilita' del contratto per inadempimento, che così dispone: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' più adempiere la propria obbligazione."

Le garanzie 

Altre forme di garanzia che troviamo nel codice civile:

  • Caparra confirmatoria - Art. 1385 - Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
  • Caparra penitenziale - Art. 1386 - Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Definizioni 

  • cauzione = deposito di una somma di denaro o di titoli a garanzia dell'adempimento di un obbligo.
  • caparra = somma di denaro o altro bene fungibile che una parte contraente versa all'altra quando viene stipulato un contratto, specie preliminare, a garanzia dell'adempimento o come penale in caso di recesso ingiustificato.

Il termine per la stipula dell’atto definitivo 

In giurisprudenza la fissazione del termine per la stipula del contratto definitivo non è considerata un requisito essenziale del preliminare, potendo le parti ricorrere alla disposizione dell'art. 1183 del codice civile o comunque potendone essere richiesta la fissazione al giudice. Inoltre la mancanza del termine non determina la invalidità del contratto preliminare. Le parti ricorrono al contratto preliminare quando, avendo determinato almeno i termini essenziali di un affare ed avendo trovato conveniente intendono "fermarlo" e hanno interesse alla stipula del contratto definitivo. Questo avviene in due casi prevalentemente: le parti si sono già accordate sugli elementi essenziali , e intendono sez'altro vincolarsi, perché gli elementi non ancora discussi sono solo clausole accessorie. La seconda ipotesi tipica è quella in cui almeno una delle parti, pur essendo già giunta ad una valutazione definitiva, voglia compiere alcuni accertamenti sui presupposti di validità e di regolarità del contratto.

Preliminare ad effetti anticipati 

Con siffatto preliminare (detto anche "complesso"), le parti determinano, sin dal perfezionamento del negozio promissorio, la costituzione di alcuni effetti che competerebbero al definitivo: in particolare già dal preliminare sorgono le obbligazioni per il pagamento del prezzo -in tutto o in parte- e per la consegna della cosa. In ordine al profilo funzionale della fattispecie appare congruo allo scopo pratico delle parti riconoscere al promissario acquirente un diritto personale di godimento sulla cosa anticipatamente consegnata. Rilevanti dubbi sussistono, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza sulla qualificazione della situazione di fatto determinata dalla consegna anticipata. Com’è noto è possessore colui che esercita su una cosa un potere di fatto eguale al contenuto di un diritto reale (corpus), unitamente alla sussistenza del cd. animus possidendi; è detentore colui che esercita un similare potere in assenza del menzionato animus. L’animus possidendi consiste nell’intenzione di esercitare quei poteri come un proprietario, cioè manifestando di riconoscere che la cosa è di altri. Ciò implica che tale intento sembrerebbe non accompagnare il promissario acquirente, il quale, stipulando un contratto ad effetti obbligatori inidoneo al trasferimento della proprietà, non manifesta siffatto animus. Ne consegue che il promissario acquirente immesso nel godimento dovrebbe essere quale detentore, sì che a lui competa la sola azione di spoglio, e non anche quella di manutenzione. Una simile conclusione, appare, inoltre coerente con l'affermazione secondo cui la menzionata parte acquista medio tempore un diritto personale di godimento sulla cosa oggetto di preliminare. Tuttavia si può anche dedurre, in senso contrario, che il promissario acquirente, stipulando un contratto il cui esito finale ed obbligatorio conduce all'acquisto della proprietà, non abbia in animo, né manifesti, l'intento di restituire la cosa ricevuta. In ragione della obbligatorietà del trasferimento già programmato dal preliminare, potrebbe allora anche ritenersi che la menzionata parte sia assistita, in via anticipata, da siffatto animus. Ne consegue che il promissario acquirente immesso nel godimento dovrebbe essere giudicato quale possessore, sì che a lui competerebbero sia l’azione di spoglio sia quella di manutenzione.

 

[fonte Wikipedia] 

 

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